24 gennaio 2013

"Nessun passo indietro. Facciamo tutti insieme un passo in avanti".

"Rispetto per la sentenza del Consiglio di Stato su Italcementi che, tuttavia, non cambia di una virgola la situazione che stiamo attraversando" - così commenta Giaccarello la notizia con la quale si è appreso che il Consiglio di Stato ha dato ragione al ricorso di Italcementi dopo la sentenza che aveva condiviso le obiezioni sollevate dai Comuni di Este e Baone sull'iter progettuale con la multinazionale del cemento aveva ottenuto i permessi per avviare il revamping dello stabilimento di Monselice. "La tensione che si respira da mesi in città su questo tema, soprattutto a causa della crisi economica che investe il settore delle costruzioni, non porta da nessuna parte - continua il segretario cittadino del Partito Democratico - Non si chiedano inutili passi indietro ma si faccia tutti insieme qualche passo in avanti affinché lavoratori, cittadini e buona politica si avvicinino fra loro. Senza alibi va favorito da tutti gli attori coinvolti un programma di rilancio del territorio su basi nuove, che prenda atto della realtà e che tuteli lavoro, ambiente e salute del territorio. Gli strumenti ci sono. Ci si metta ora la volontà di farlo".
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4575 del 2012, proposto da: 
Italcementi S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Lirosi, Mario Sanino, Franco Zambelli e Antonella Capria, con domicilio eletto presso Antonio Lirosi in Roma, via delle Quattro Fontane, 20; 
contro
Comune di Baone, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Manzi e Paolo Neri, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5; 
nei confronti di
Provincia di Padova, rappresentata e difesa dagli avv. Patrizia Carbone e Massimo Ozzola, con domicilio eletto presso Massimo Ozzola in Roma, via Germanico, 172;
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura. dello Stato, domiciliata ria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Comune di Monselice; 
Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Petretti, con domicilio eletto presso Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, 268/A; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO, Sez. III n. 00651/2012, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’appello incidentale adesivo proposto dalla Provincia di Padova;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Baone, del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e dell’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2012 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati M. Sanino, P. Neri, M.G. Bianco su delega di M. Ozzola, A. Petretti;

Considerato che
- con sentenza n.651, in data 9 maggio 2012, il TAR Veneto, pronunciandosi su ricorso del Comune di Baone ha, in particolare, annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei in data 13 dicembre 2010 n.13161 e la delibera della Giunta Provinciale di Padova avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale per il progetto Italcementi s.p.a.;
- la sentenza è stata appellata in via principale da quest’ultima società e con appello incidentale adesivo dalla Provincia di Padova;
- si è costituito l’Ente parco regionale dei Colli Euganei con memoria non notificata , che per tale ragione, a prescindere dalle formali richieste conclusive dell’ente e come esattamente rilevato dal Comune resistente, non può essere presa in esame (con le relative censure) come appello incidentale;
- il Comune resistente ha svolto puntuali controdeduzioni;
- l’Avvocatura generale dello Stato si è costituita con memoria formale;
Richiamata la sentenza n. 1185/12 di questa Sezione , resa relativamente a controversia, corrente , in particolare , tra Italcementi , Ente Parco dei Colli Euganei, Provincia di Padova ed alcuni residenti e comitati ambientalisti , sentenza incentrata nella sostanza su questioni in larga parte sovrapponibili a quelle odierne e condivisa nelle sue linee essenziali dal Collegio, che ad essa fa rinvio ex art.88 , comma 2, lettera d),c.p.a.;
Visto il primo motivo dell’appello principale , con cui l’Italcementi S.p.A. si duole dell’accoglimento da parte del TAR del Veneto della censura secondo cui non sarebbe stato possibile approvare il progetto di intervento di riammodernamento degli impianti di cui in controversia se non previa approvazione di un progetto unitario secondo gli artt. 5 e 36 n.t.a. del piano ambientale del Parco dei Colli Euganei;
Atteso che questa Sezione, in particolare, ha affermato con la citata, condivisibile, sentenza n. 1185/12 che “nel caso di specie è stato applicato l’art. 19 co. 3 del piano ambientale che prevede una convenzione con l’azienda interessata per giungere ad una soluzione di adeguamento/ristrutturazione degli impianti, definendo le modalità e i tempi di prosecuzione dell’attività, i tempi di dismissione e i programmi di investimento, coordinando le azioni di contenimento dell’impatto ambientale e paesistico.
Quindi il piano ambientale del Parco prescrive due strade per attutire l’impatto ambientale del cementificio: la seconda di queste passa attraverso una convenzione con il soggetto che esercita l’impresa e l’averla seguita non può costituire un’illegittimità da parte delle Amministrazioni interessate, ma è probabilmente la via più semplice per mitigare le condizioni esistenti, soprattutto in presenza di una grave situazione economica come quella attuale, sia per le attività d’impresa sia per i bilanci pubblici”;
Visto il secondo motivo con cui l’appellante principale contesta l’accoglimento delle doglianze inerenti l’asserito difetto di motivazione dell’autorizzazione paesaggistica sul progetto che aggraverebbe notevolmente l’impatto ambientale oggi esistente e viste le analoghe censure contenute nell’appello incidentale adesivo della Provincia di Padova;
Considerato che a questo proposito la sentenza n. 1185/12 ha esattamente ritenuto che “la sostituzione di rilevanti strutture (…) comporterà un impatto globale notevolmente migliorativo dell’esistente, aggiungendo anche un termine per la fine dell’attività industriale e la rinaturalizzazione successiva del sito, il tutto nel rispetto delle norme vigenti”alla luce del fatto dello smantellamento di impianti datati, di maggiori dimensioni e di emissioni più consistenti, per i quali non era prevista in alcun atto la dismissione, né era programmata una successiva ricomposizione paesaggistica, visto anche che la loro esistenza era fortemente risalente rispetto alla creazione del Parco dei Colli Euganei;
Visto il terzo motivo con cui l’Italcementi si duole che il TAR abbia ritenuto viziata l’autorizzazione paesaggistica per il contrasto delle determinazioni presidenziali con il parere della commissione tecnica, cui tali determinazioni avrebbero dovuto essere riproposte;
Atteso che come rilevato nella sentenza n. 1185/12, “il Presidente dell’Ente Parco, nel caso di decisioni difformi, è tenuto a far conoscere alla commissione tecnica le motivazioni da lui adottate prima della firma dell’atto; dunque la volontà del Presidente non è sottoposta alle determinazioni della commissione tecnica, ma in caso di discordanza, vi è la necessità di un confronto tra uffici senza comunque privare il Presidente dell’Ente Parco di poteri a lui propri ai sensi dell’art. 57 co. 7 del regolamento del Parco” (tanto più che, come sottolineato dall’appellante Italcementi, la finalità conoscitiva era stata assicurata dal Presidente dell’ente che nella stessa seduta in cui si era espressa la Commissione tecnica aveva reso partecipi gli altri componenti di non condividere il relativo parere);
Visto il quarto motivo con cui l’appellante Italcementi si duole dell’accoglimento della censura inerente l’assenza del preventivo parere della Soprintendenza;
Considerato che la Soprintendenza con la propria nota 1 dicembre 2010 ha subordinato il proprio parere a quello della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto espresso in pari data ed inoltre alle prescrizioni da questa fissate e che i contenuti di detto ultimo parere sono stati ampiamente vagliati nella predetta sentenza n. 1185/12, con il riconoscimento degli apprezzamenti espressi dalla Direzione Regionale sui rilievi che
il Collegio ritiene concludente esaminare il parere emesso il 1° dicembre 2010 dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto relativamente all’intero progetto definito nella convenzione di cui al piano ambientale del Parco approvata formalmente in prima lettura il 30 novembre 2010 e definitivamente sottoscritta il 13 dicembre 2010 tra Italcementi, Comune di Monselice e Parco Regionale.
La Direzione Regionale ritiene che il progetto comporti modifiche positive sotto il profilo paesaggistico, vista la previsione della demolizione di una parte delle strutture che compongono l’impianto attualmente esistente con conseguente riduzione della superficie complessiva; adotta soluzioni volte a mitigarne la percezione delle sagome e dei profitti, idonee a ridurne l’impatto visivo; realizza un elemento verticale – la discussa torre di 89 metri – “il cui sviluppo si accompagna ad una qualità architettonica apprezzabile, in linea con le tendenze dell’architettura contemporanea che attribuiscono alle strutture verticali ad elevato contenuto tecnologico la funzione di riqualificare i siti nei luoghi deteriorati o caratterizzati da debolezze o marginalità di disegno”; prevede la costruzione di aree verdi ed alberature perimetrali che possono adeguatamente migliorare la percezione visiva dell’insieme.
Visto il quinto motivo con cui l’Italcementi si duole del fatto che la sentenza abbia accolto le censure inerenti l’erronea valutazione da parte dell’autorizzazione paesaggistica dei contenuti del progetto di riammodernamento, gravemente alterante il profilo ed il paesaggio dei Colli Euganei e viste le analoghe censure contenute nell’appello incidentale adesivo della Provincia di Padova;
Considerato che, a prescindere dagli evidenti profili di merito delle censure proposte in primo grado, in ogni caso anche questo motivo appare fondato alla luce di quanto ora rilevato riguardo al secondo motivo di appello;
Visto il sesto motivo con cui l’appellante si duole che il TAR abbia ritenuto l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto condizionata dal pagamento all’Ente Parco da parte di Italcementi di €. 1.000.000,00 per fare fronte a misure di compensazione, perciò a “degradi” ambientali in fieri;
Considerato quanto già affermato a riguardo del primo motivo circa la convenzione come “la via più semplice per mitigare le condizioni esistenti, soprattutto in presenza di una grave situazione economica come quella attuale, sia per le attività d’impresa sia per i bilanci pubblici” e che la clausola attinente l’impegno finanziario di Italcementi, allo stato degli atti, non può che costituire un ulteriore aspetto finalizzato al miglioramento della situazione ambientale, già di per sé rivalutato dalla sostituzione di impianti industriali obsoleti con impianti moderni e volumetricamente minori;
Visto il settimo motivo riguardante l’errore commesso da parte del TAR nell’accogliere le censure inerenti la mancata confutazione del parere del Comune ricorrente in primo grado da parte del giudizio favorevole di compatibilità ambientale emesso dalla Provincia di Padova e viste le analoghe censure contenute nell’appello incidentale adesivo;
Considerato che anche tale aspetto è stato correttamente approfondito nella sentenza n. 1185/12, rilevandosi che
In primo luogo quanto alla mancata confutazione dei pareri dei Comuni di Baone e di Este da parte del giudizio favorevole di compatibilità ambientale emesso dalla Provincia di Padova, si deve rilevare che tale giudizio è scaturito incontestabilmente da un procedimento altamente complesso in cui sono confluiti numerosi apporti esterni.
Quindi appare corretto ritenere che i pareri sopraddetti espressi ai sensi dell’art. 17 legge reg. n. 10/99 sono parte di un apporto collaborativo estremamente vasto ed il cui rilascio da parte degli enti interessati non è obbligatorio: tra l’altro il procedimento è aperto a chiunque intenda esprimere le proprie osservazioni e dunque l’intera scansione procedimentale si configura alla stregua della redazione di un piano urbanistico, ove l’espressa motivazione delle decisioni difformi dai pareri, dai rilievi o dalle manifestazioni di intenti che vengono raccolte nella fase istruttoria non è necessaria, ma viene sintetizzata nella redazione delle ragioni o comunque nelle linee guida del provvedimento.
Fondato è anche il profilo di censura (contenuto in entrambi gli appelli) diretto a contestare la sentenza appellata nella parte in cui ha rilevato un vizio di insufficienza della motivazione nella decisione assunta dalla Commissione nella determinazione assunta dalla Commissione VIA nell’ottobre 2010 di non procedere alla ripubblicazione del progetto con conseguente riapertura della fase partecipativa; la mancata ripubblicazione appare conseguente ad una determinazione discrezionale che sul piano logico trova ragione nel carattere migliorativo delle modifiche progettuali
Ritenuto a questo punto di dichiarare assorbiti:
- l’ottavo ed ultimo motivo dell’appello Italcementi inerente la violazione da parte della sentenza impugnata del giudicato scaturito dalla sentenza n. 1185/12 ;
- ogni ulteriore profilo di doglianza svolto, anche in rito, nell’appello incidentale della Provincia di Padova, diretto a contestare (in particolare per ultrapetizione i passaggi della sentenza di primo grado che dalla illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica (come detto sopra insussistenti) fanno discendere la illegittimità della delibera VIA
Considerato in conclusione che l’appello dell’Italcementi deve essere accolto unitamente all’appello adesivo della Provincia di Padova, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
Ritenuto anche in questo caso di disporre la compensazione delle spese di giudizio per entrambi i gradi, vista l’evidente complessità della controversia;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando, accoglie l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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